Dichiarazione di nascita: quando e come farla

Pubblicato il da Sonia

Dichiarazione di nascita: quando e come farla

La dichiarazione di nascita è un atto ufficiale gratuito e va fatta oralmente e non ha bisogno di testimoni. La dichiarazione deve essere fatta entro tre giorni dal parto presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove è avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre. Può essere effettuata da uno dei genitori, da una persona con una procura dei genitori, o da chiunque abbia assistito al parto. Bisogna portare con sè l'attestazione di nascita comprovante la nascita, rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto, insieme ad un documento di identità personale, anche dell'altro genitore. Per i genitori stranieri è necessario anche portare con se il permesso di soggiorno e/o il passaporto. Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Il bambino nato fuori del matrimonio non acquista automaticamente la veste di ‘figlio naturale’, che deriva dalla dichiarazione di nascita (riconoscimento), effettuata da uno o da entrambi i genitori. Se la dichiarazione di nascita è fatta congiuntamente il bambino prende il cognome del padre. Altrimenti, assume il cognome del primo genitore che lo dichiarerà. Se dopo essere stato riconosciuto dalla madre viene riconosciuto anche dal padre, i genitori potranno, eventualmente, chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno. Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato, compariranno sempre sui suoi documenti; non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti". Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale. Per quanto riguarda il cognome invece, in Italia viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile. Se il neonato è figlio di una donna sposata prenderà sempre il cognome del marito e solo quello. In alcuni particolari casi si potrà chiedere il cambio di cognome in un secondo momento.

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